Art. 2.
(Finalità e attività del Parco nazionale).

      1. L'istituzione e la gestione del Parco nazionale perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:

          a) conservazione delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria;

          b) tutela dei siti di interesse geologico, naturalistico, paesaggistico, archeologico e storico;

          c) creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e sociale e di nuova occupazione.

      2. Sono funzionali agli obiettivi di cui al comma 1, tra le altre, le seguenti attività:

          a) ripristino e riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie dismesse;

          b) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici e, in generale,

 

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interventi di difesa del suolo per assicurare un corretto regime delle acque;

          c) protezione e conservazione dei siti geologici più rappresentativi con le connesse peculiarità paleontologiche, giacimentologiche, mineralogiche, idrogeologiche e geomorfologiche;

          d) protezione e conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni botaniche e forestali, di biotopi ed endemismi di processi naturali ed equilibri ecologici, di monumenti naturali e, in generale, di siti e di habitat di rilevante interesse;

          e) protezione e recupero dei valori archeologici, artistici, storico-culturali, architettonici e delle attività minerarie tradizionali;

          f) riconversione del modello di sviluppo dei territori interessati da attività minerarie dismesse verso nuove attività turistico-alberghiere e di piccola e media impresa, ad alto tasso di occupazione;

          g) interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici dei paesi e delle città minerari, con particolare attenzione al restauro dei monumenti e alle emergenze di rilevante valore storico e architettonico, collegati alla cultura, alla storia e alle tradizioni religiose ed etnoantropologiche del ciclo dello zolfo in Sicilia.

      3. Il patrimonio immobiliare delle attività minerarie dismesse può essere riutilizzato per nuove attività di carattere economico e sociale nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle finalità generali del Parco nazionale. Le infrastrutture necessarie per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali sono realizzate in coerenza con le finalità generali del Parco nazionale.
      4. Il Parco nazionale svolge direttamente o in collaborazione con altri soggetti le attività di cui al comma 2, nel rispetto e in conformità delle norme vigenti nelle rispettive materie.

 

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